FederScout
STATUTO
La “FederScout” – Federazione del Movimento Scout Italiano è nata in Roma il 2 febbraio 1986 con il nome di “Federazione Scoutistica Italiana” ad opera delle Associazioni Scout A.G.E.S., A.M.I.S., A.S.G.E. e C.N.S..
L’Assemblea Federale con delibere successive ne ha modificato come segue lo Statuto.
PREAMBOLO
La Federazione del Movimento Scout Italiano Italiano fa propri i Principi
Fondamentali del Metodo Scout così come delineati dalla 1^ Conferenza Mondiale del
Movimento Scout ed integrazioni operate dalle successive Conferenze sulla base di
tutti gli scritti del Fondatore Lord Robert Baden - Powell e così definiti:
Il Movimento Scout è un movimento volontario, non politico, pedagogico, per ragazzi,
aperto a tutti senza distinzione di genere, origine, razza e credo religioso, in accordo
con gli scopi, i principi ed il metodo concepiti dal Fondatore e di seguito riportati.
Lo Scopo del Movimento Scout è quello di contribuire allo sviluppo dei ragazzi per
permettere loro di esprimere pienamente tutto il proprio potenziale fisico,
intellettuale, sociale e spirituale, come persone, come cittadini responsabili e come
membri delle loro comunità locali, nazionali ed internazionali.
Il Movimento Scout è fondato sui seguenti principi:
a) Doveri verso Dio
L’essenza del Dovere verso Dio è il riconoscimento della necessità di una ricerca di una
fede in Dio, in un Essere Supremo, il riconoscimento di una Forza Superiore all'uomo,
di più alti Principi Spirituali.
b) Doveri verso gli altri
L’essenza del Dovere verso gli altri è l'accettazione del concetto di responsabilità
verso la comunità nella quale viviamo, ovvero la lealtà verso il proprio paese nella
prospettiva della promozione della pace, della comprensione e della cooperazione sul
piano locale, nazionale e internazionale e la partecipazione allo sviluppo della società
nel rispetto della dignità dell'uomo e dell'integrità della natura;
c) Doveri verso se stessi
L'essenza del dovere verso se stessi è la responsabilità del proprio sviluppo.
d) Adesione alla Legge Scout
L’essenza della Legge è:
- Il Dovere verso il Prossimo e la Fraternità Universale
- L’autodisciplina
- Il rispetto di tutto ciò che vive
Il Metodo Scout è :
Un sistema di auto-educazione progressiva dei ragazzi attraverso
- Una Promessa ed una Legge;
- Imparare facendo;
- L’appartenenza a piccoli gruppi (come la Pattuglia), che comporti, con la guida di
adulti, la progressiva scoperta ed accettazione delle responsabilità e la preparazione
all'autogestione mirante allo sviluppo della personalità, all'acquisizione di competenze,
alla fiducia in se stessi, del senso di servizio e le capacità sia di collaborare che di
dirigere;
- programmi progressivi e stimolanti di attività varie, fondati sugli interessi dei
partecipanti basati su giochi, tecniche utili e Servizio alla comunità, e che abbiano
luogo principalmente all'aria aperta in contatto con la natura.
Tutti i membri del Movimento Scout devono aderire ad una Promessa ed una Legge
Scout rispecchianti, in un linguaggio adeguato alla cultura ed al livello di ogni
Organizzazione Scout, i principi dei Doveri verso Dio, dei Doveri verso gli Altri ed i
Doveri verso se stessi, ispirati alla Promessa ed alla Legge concepite originariamente dal
Fondatore del Movimento Scout nei termini seguenti:
The Scout Promise
« On my honour I promise that I will do my best
To do my duty to God and the King.( or to God and my Country)
To help other people at all times.
To obey the Scout Law. »
The Scout Law
1. A Scout's honour is to be trusted.
2. A Scout is loyal to the King, his country, his officers, his parents, his employers,
and those under him.
3. A Scout's duty is to be useful and to help others.
4. A Scout is a friend to all, and a brother to every other Scout, no matter to what
social class the other belongs.
5. A Scout is courteous.
6. A Scout is a friend to animals.
7. A Scout obeys orders of his parents, patrol leader or Scoutmaster without
question.
8. A Scout smiles and whistles under all difficulties.
9. A Scout is thrifty.
10.A Scout is clean in thought, word and deed.
Articolo 1 - DENOMINAZIONE
Tra le Associazioni Scout che aderiscono al presente Statuto è costituita una
Federazione che assume il nome di: “FederScout” - “Federazione del Movimento Scout
Italiano”.
Il suo simbolo è un giglio bianco con contorno blu e un trifoglio più piccolo sovrapposto
di colore celeste, come da facsimile allegato che si considera parte integrante del
presente statuto.
Articolo 2 – SEDE LEGALE
La Sede legale viene stabilita presso il domicilio del Presidente pro tempore. Essa
potrà essere spostata in altra sede, senza necessità di modificare il presente Statuto.
Articolo 3 - PRINCIPI GENERALI
La FederScout persegue esclusivamente finalità di solidarietà e promozione sociale: si
propone la collaborazione fra le Associazioni aderenti per favorire l’attuazione del
metodo pedagogico scout ideato da Robert Baden – Powell ed enunciato in tutti i suoi
scritti.
La FederScout rifugge da qualsiasi fine di lucro; i suoi proventi non possono, in nessun
caso,essere divisi tra i soci, anche in forma indiretta; essa ha una struttura
democratica e rispetta l’autonomia e la dignità dei suoi soci, la libertà delle modalità di
applicazione del metodo, le diverse convinzioni religiose e politiche; è dichiaratamente
apartitica.
Articolo 4 – OGGETTO SOCIALE
Finalità essenziali della FederScout sono:
a) promuovere, nello scautismo italiano, un'unione proficua ed un'efficace
collaborazione;
b) rappresentare i propri Soci a livello nazionale ed internazionale
c) gestire in maniera unitaria mezzi e/o servizi utili ai propri Soci;
d) realizzare l'interscambio di informazioni ed esperienze
e) promuovere le attività scout anche al di fuori dell’ambito Federale;
f) diffondere il metodo scout;
g) aiutare i propri soci a realizzare i loro fini istituzionali.
Mezzi per la realizzazione di tali finalità sono:
- la formazione dei Capi;
- i rapporti internazionali;
- l’organizzazione di attività tecniche e di incontri
- la stampa, internet ed altri mezzi di comunicazione di massa;
- tutti gli altri mezzi ritenuti utili .
Articolo 5 – REQUISITI PER L’ADESIONE
Possono divenire Soci solo le Associazioni che aderiscano ai Principi Fondamentali del
Metodo Scout così come delineati da Baden – Powell in tutte le sue opere, che
accettino esplicitamente lo Statuto della FederScout e che abbiano:
- struttura democratica;
- esclusiva finalità di solidarietà e/o promozione sociale;
- assenza di fini di lucro;
- in generale, tutti i requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia di enti non
lucrativi e/o di promozione sociale.
Articolo 6 – CATEGORIE DI SOCI
I Soci della FederScout si distinguono nelle seguenti categorie:
- Soci Effettivi;
- Soci Aggregati;
- Soci Onorari.
Articolo 7 – SOCI EFFETTIVI
Soci Effettivi sono le Associazioni Scout che, condividendo le finalità della
Federazione, aderiscono alla FederScout dichiarando piena conoscenza ed
accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti.
L’ammissione in qualità di Socio Effettivo è deliberata dall’Assemblea a maggioranza
qualificata dei due terzi (2/3) dei Delegati presenti; l'eventuale diniego dovrà essere
motivato.
Ai Soci Effettivi viene garantito il diritto di partecipare alle attività della
Federazione e di determinarne le scelte nei limiti e con le modalità indicati nel
presente Statuto e negli eventuali regolamenti attuativi.
Non possono avere meno di trenta iscritti.
Articolo 8 – SOCI AGGREGATI
Rivestono la qualifica di Socio Aggregato le Associazioni che abbiano fatto richiesta
di iscrizione alla FederScout e che siano state accolte come tali dall’Assemblea.
E’ fase necessaria propedeutica a divenire “Socio Effettivo”, la cui durata non può
essere inferiore a due anni.
L’ammissione in qualità di Socio Aggregato è deliberata dall’Assemblea federale a
maggioranza semplice. La qualifica di Socio Aggregato non conferisce diritto di voto
né da diritto all’utilizzo dei distintivi federali, salvo diversa deliberazione
assembleare.
I Soci Aggregati possono partecipare alle attività federali ed usufruire dei servizi
forniti dalla Federazione stessa.
La qualifica di Socio Aggregato viene attribuita a quei Soci Effettivi che scendono
sotto la soglia minima di 30 iscritti, fino a quando non la supereranno nuovamente.
Detta qualifica può anche essere attribuita ad Organizzazioni Scout che desiderano
collaborare con la FederScout, ma non possono entrare a farne parte a pieno titolo.
Articolo 9 - SOCI ONORARI
La qualità di Socio Onorario può essere conferita dall’Assemblea Federale, a
maggioranza qualificata, per particolari meriti sociali, nello scautismo e/o nella
FederScout.
Tale qualifica non comporta diritto di voto, né obbligo alla corresponsione della quota
federale.
Articolo 10 – PROCEDURE DI AMMISSIONE
Le procedure di ammissione sono stabilite dal Regolamento Federale.
Articolo 11 – DIRITTI E DOVERI DEL SOCIO
L'iscrizione alla FederScout ha durata annuale e viene rinnovata mediante il solo
versamento della quota federale. La qualità di Socio non è trasmissibile.
Tutti i Soci, a qualsiasi categoria appartengono, hanno i seguenti doveri:
a) adottare e restare fedele agli scopi, principi e metodo enunciati nel presente
Statuto;
b) essere aperti all'adesione di tutti coloro che decidono di conformarsi agli scopi,
principi e metodo dello Scautismo;
c) conservare il carattere di un movimento di probità ed efficienza, liberamente
accettato,indipendente e non partitico;
d) versare la quota annuale;
e) rispettare le norme che disciplinano l'organizzazione e le attività della
Federazione;
f) collaborare, nei limiti delle proprie possibilità, al buon funzionamento della
Federazione;
g) non avvalersi della propria qualifica di Socio per usi impropri.
Tutti i Soci devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento
delle finalità che la Federazione si propone secondo le norme del presente Statuto e
quelle dei regolamenti la cui osservanza è obbligatoria.
La partecipazione alla Federazione non può essere temporanea.
Articolo 12 – ORGANI FEDERALI
Unico organo decisionale della FederScout è l’Assemblea Federale.
L’esecuzione e l’attuazione dei suoi deliberati e l’ordinaria amministrazione sono
demandati al Consiglio Federale, organo collegiale, ed a quelli tra i suoi componenti cui
è affidato uno specifico incarico ed una sfera di competenze, organi monocratici, che
sono:
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Responsabile delle relazioni internazionali;
- il Tesoriere;
Tutte le cariche sono elettive; possono assumere cariche federali solo gli iscritti ai
Soci Effettivi della FederScout. La cessazione d’appartenenza all’Associazione cui
l’eletto è iscritto o la cessazione d’affiliazione dell’Associazione alla Federazione
comportano la decadenza dalla carica.
L’Assemblea fissa con apposita delibera o regolamento i criteri per l’accesso alle
carichefederali ed eventuali cause di ineleggibilità.
L’attività prestata per il perseguimento dei fini istituzionali avviene in forma
volontaria, libera e gratuita, ferma restando la possibilità di assumere lavoratori
dipendenti o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.
Delle riunioni degli Organi collegiali si redige verbale firmato dal Presidente e dal
Segretario.
Le riunioni degli organi collegiali si possono svolgere anche mediante mezzi di
telecomunicazione, alle condizioni stabilite con apposita delibera assembleare o dal
regolamento.
Gli Organi Federali, il cui mandato dura tre anni, rispondono del proprio operato
all'Assemblea, che può deliberarne la decadenza votando una mozione di sfiducia. In
caso di sfiducia, si procede immediatamente a nuova elezione: l’organo così eletto
resterà in carica sino alla scadenza del triennio originale, a meno che non si sia
proceduto all’elezione dell’intero Consiglio Federale.
Articolo 13 – L’ASSEMBLEA FEDERALE
L’Assemblea Federale rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese
in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non
intervenuti o dissenzienti. E’ composta da tutti i Soci Effettivi in regola con la quota
federale.
Possono inoltre partecipare all’Assemblea Federale:
- SOCI AGGREGATI in regola con la quota federale, con diritto di intervento ma non
di voto.
- SOCI ONORARI, senza diritto di voto;
- i componenti il Consiglio Federale, senza diritto di voto in quanto tali.
Ogni Socio Effettivo ha diritto ad un numero di voti commisurato alla quantità dei
propri iscritti, con il minimo di 1 voto, e pari alla percentuale sul totale degli iscritti ai
Soci Effettivi della FederScout, arrotondato all’unità. Il Socio esprime il diritto di
voto mediante il proprio legale rappresentante o suo delegato.
L'Assemblea Federale è convocata e presieduta dal Presidente Federale; si riunisce
almeno una volta l'anno, entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla chiusura
dell’anno scout, per l'approvazione del bilancio consuntivo e, quando occorra, per la
nomina dei componenti del Consiglio Federale e del Revisore o del Collegio dei revisori
dei conti, se istituito.
Il Presidente Federale è tenuto inoltre a convocare l'Assemblea se richiesto da non
meno di un terzo dei Soci Effettivi che complessivamente rappresentino almeno un
terzo del totale del numero dei voti esercitabili in Assemblea. In mancanza di
convocazione da parte del Presidente entro 60 (sessanta) giorni da tale richiesta, può
occuparsene direttamente e validamente uno dei Soci che ha richiesto l’Assemblea.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i
due terzi del totale dei voti esercitabili, mentre in seconda convocazione è sufficiente
che i presenti, in qualunque numero, rappresentino almeno un terzo dei Soci Effettivi.
Le delibere dell’Assemblea vengono prese a maggioranza semplice dei Soci Effettivi
presenti che rappresentino almeno la metà dei voti presenti in Assemblea. Fanno
eccezione le modifiche allo Statuto, l’approvazione di Regolamenti che investano la
totalità dei Soci e le delibere di ammissione di un nuovo Socio, per le quali è richiesta
una maggioranza dei due terzi dei Soci Effettivi presenti che rappresentino almeno
2/3 dei voti effettivi presenti. Le votazioni avvengono sempre in modo palese.
Nel caso di elezioni degli Organi Federali, l’Assemblea nomina nel suo seno un
Presidente ed un Segretario.
L’Assemblea:
a) Elegge i componenti del Consiglio Federale di sua competenza e, se previsti, il
Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti;
b) Delibera su tutto quanto attiene l’oggetto sociale ed, in particolare, su:
- bilanci annuali consuntivi e preventivi nonché sulla determinazione delle quote
annuali;
- ammissione di nuovi Soci
- nomina di Soci Onorari;
- decadenza ed esclusione dei Soci;
- variazioni dello Statuto;
- approvazione o ratifica di Regolamenti che investono la totalità dei soci;
- istituzione di Comitati “ad hoc”.
- nomina il Responsabile del Magazzino Federale
Articolo 14 – IL CONSIGLIO FEDERALE
Il Consiglio Federale è composto dal Presidente e da quattro consiglieri, con le
funzioni di Vicepresidente, Segretario, Responsabile delle Relazioni internazionali, e
Tesoriere, eletti dall’Assemblea. Ne sono, altresì, membri di diritto i Coordinatori dei
Comitati istituiti in seno alla Federazione.
E’ convocato e presieduto dal Presidente.
Le decisioni vengono prese con il voto favorevole della maggioranza semplice dei suoi
componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio è investito collegialmente dell’esecuzione delle delibere dell’Assemblea
Federale, dell’ordinaria amministrazione della Federazione e delle eventuali urgenze;
predispone il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
approva la bozza di bilancio consuntivo predisposta dal Tesoriere da presentare per
l’approvazione all’Assemblea; segue l’attività dei Comitati, evitando duplicazioni ed
incongruenze; istruisce le domande di ammissione dei nuovi Soci.
Nomina uno o più responsabili per le Comunicazioni Istituzionali.
Articolo 15 – IL PRESIDENTE
Il Presidente Federale rappresenta legalmente la Federazione nei confronti dei terzi
e in giudizio.
E’ garante del rispetto del presente Statuto, rappresentando l'unità della
Federazione in Italia ed all'estero.
Il Presidente è responsabile del funzionamento della Federazione, curando:
- l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea Federale e del Consiglio Federale;
- l’attuazione delle attività approvate;
- l’attivazione delle strutture adeguate al perseguimento degli obiettivi fissati,
rispettando tempi, modi e strumenti stabiliti dall'Assemblea.
Questa carica può essere espressa solo da Associazioni che siano Soci Effettivi
almeno da tre anni.
Articolo 16 – ORGANI MONOCRATICI
Gli Organi Monocratici sono responsabili dei ruoli nei quali sono stati eletti e ne
rispondono all'Assemblea Federale.
- Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di
impedimenti, di dimissioni o di delega.
- Il Segretario è preposto alle funzioni specifiche di Segreteria.
- Il Tesoriere si occupa della gestione contabile e di cassa dei fondi federali secondo
le direttive del Consiglio Federale, conservando la piena autonomia nei limiti del
Bilancio Preventivo.
E' responsabile della regolare tenuta della contabilità federale e della redazione della
proposta di bilancio consuntivo annuale.
Il Tesoriere è autorizzato all'espletamento di tutte le operazioni su conti bancari e
postali che eventualmente e discrezionalmente ritiene opportuno effettuare
nell'ambito della delega ricevuta.
- Il Responsabile delle Relazioni Internazionali cura le relazioni Internazionali,
coadiuvato da uno staff i cui membri sono proposti dalle Associazioni Federate.
I compiti degli Organi Monocratici sono meglio definiti dal Regolamento Federale.
Articolo 17 – I REVISORI DEI CONTI
Può essere istituito dall’Assemblea un Organo di Revisione, costituito da un singolo
Revisore o da un Collegio composto da tre membri che eleggono tra loro un Presidente.
All’Organo di Revisione, che può essere costituito anche da persone non iscritte ad
Associazioni Federate, spetta il compito di controllare la gestione contabile della
Federazione.
La carica di revisore è inconciliabile con quella di membro del Consiglio Federale,
ha la durata di tre esercizi ed è rinnovabile.
L’Organo di Revisione partecipa all’Assemblea che approva il bilancio e può, se
richiesto, assistere alle riunioni del Consiglio Federale.
Articolo 18 – DIMISSIONI E CARENZA DI ORGANO
Nel caso in cui resti vacante un Organo Federale si procederà a nuova elezione nella
prima Assemblea successiva. I nuovi eletti in base al presente articolo durano in
carica fino alla scadenza naturale del triennio previsto per gli altri Organi.
Nel caso di dimissioni contestuali della maggioranza degli Organi Monocratici, tutti
i restanti decadono e si procederà a nuova elezione dall'Assemblea Straordinaria
convocata entro 60 giorni.
La gestione corrente resta affidata agli Organi Monocratici non dimissionari,
inclusa la convocazione dell'Assemblea stessa.
Articolo 19 – COMITATI
Per la realizzazione delle proprie Finalità Statutarie la FederScout può avvalersi di
Comitati “ad hoc” istituiti dall'Assemblea.
Ogni Comitato è coordinato da un Coordinatore, scelto tra e dai componenti il
Comitato stesso.
Ogni Comitato deve redigere un proprio Regolamento, successivamente ratificato
dall’Assemblea.
Comitati essenziali per il raggiungimento delle Finalità Statutarie FederScout sono
il Comitato Formazione Capi, il Comitato Tecnico Nazionale. In questi Comitati ogni
Socio Effettivo ha diritto ad 1 solo voto. Il loro Coordinatore resta in carica 3 anni.
Articolo 20 – ESERCIZIO – PATRIMONIO – RISORSE ECONOMICHE
L’anno sociale – esercizio finanziario inizia il 1 ottobre e termina il 30 settembre di
ciascun anno.
Il patrimonio della Federazione è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di sua proprietà;
b) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
c) da donazioni, legati, lasciti.
I proventi con cui provvedere alla attività ed alla vita della Federazione sono
costituiti:
a) dalle quote federali;
b) dai redditi dei beni patrimoniali;
c) da erogazioni e contributi di cittadini, enti ed associazioni, nonché dalle raccolte
pubbliche di fondi.
Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere utilizzati per la realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione
nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
Articolo 21 – QUOTE FEDERALI
I Soci Aggregati ed Effettivi sono tenuti al pagamento della quota federale fissata di
anno in anno dall’Assemblea Federale.
Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del
singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento della Federazione.
Articolo 22 – RIMBORSI
Ai Soci ed agli Organi Federali potranno essere rimborsate le spese sostenute,
secondo i criteri di economicità e ragionevolezza, per incarichi effettuati per conto
della Federazione, previa presentazione della relativa documentazione
Articolo 23 – DECADENZA ED ESCLUSIONE DEI SOCI
La decadenza e l’esclusione possono essere deliberate dall'Assemblea, con la stessa
maggioranza qualificata prevista per l’ammissione, per una delle seguenti ragioni:
- decadenza per mancato rispetto dei precedenti articoli 5) ed 11) e per mancata
corresponsione della quota federale protrattasi per un biennio, salvo diversa decisione
dell'Assemblea;
- esclusione per gravi incompatibilità con i principi o le finalità istituzionali della
Federazione;
- esclusione per altri gravi e giustificati motivi.
Articolo 24 – DURATA E SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE
La durata della FederScout è illimitata.
Lo scioglimento della FederScout avrà luogo nel caso si verifichi una delle seguenti
condizioni:
- delibera dell’Assemblea Federale con voto favorevole di almeno tutti i Soci Effettivi
meno uno;
- mancata effettuazione delle previste riunioni dell’Assemblea Federale per oltre un
triennio;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
In caso di scioglimento il suo patrimonio verrà devoluto ad Associazioni con
finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla
Legge
Articolo 25 – NORMATIVA GENERALE
Tutti i Soci e loro iscritti dovranno tenere un comportamento che non sia in
contrasto con il presente Statuto ed in particolare con i Principi dello Scautismo.
Ogni Socio Effettivo o Aggregato è tenuto a comunicare agli Organi Federali
preposti le eventuali variazioni del proprio Statuto e dei Regolamenti applicativi,
nonché delle disposizioni emanate con forza di Regolamento.
La Federazione è regolata dal disposto del presente Statuto, dagli atti validamente
emessi dagli Organi Statutari, dalle disposizioni vincolanti per i Membri adottate
dall'Assemblea Generale WFIS e WFIS - Europe, oltre che dalla Legislazione
Italiana.
Con gli atti formali di adesione e di rinnovo annuale, tutti i Soci accettano di
conformarsi a tale normativa.
FederScout
REGOLAMENTO
GENERALE
PREMESSA
PREMESSA
La
“Federazione del Movimento Scout Italiano - FederScout” ai sensi
dello Statuto e per meglio conseguire i propri scopi istituzionali,
adotta il seguente Regolamento Generale.
TITOLO
I – MEMBRI
Art.
1 – REQUISITI DEGLI ADERENTI
Possono
aderire alla FederScout le Associazioni Scout, aventi sede legale nel
territorio italiano, rette da uno Statuto nel quale sia
esplicitamente dichiarata l’aderenza ai Principi Fondamentali del
Metodo Scout così come delineati dal Fondatore del Movimento, Lord
Robert Baden – Powell in tutti i suoi scritti.
Inoltre
per poter aderire alla FederScout, l’Associazione richiedente deve
essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a)
Richiamo allo scautismo nella denominazione;
b)
che abbiano almeno 2 Branche;
c)
una struttura democratica, ai sensi del D.L. 04.12.1997 n° 460;
d)
di conseguenza, la previsione nello statuto di:
-
assenza di fini di lucro;
-
esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà e/o di
promozione sociale
-
elettività e la gratuità delle cariche sociali;
-
sovranità dell’Assemblea dei Soci;
-
divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali (ad
eccezione di quelle economiche considerate,
ai sensi della vigente normativa, “marginali”);
-
libera e volontaria adesione all’Associazione da parte degli
iscritti;
-funzionamento
basato sulla volontà democratica espressa dai Soci.
Art.
2 – AMMISSIONE ALLA FEDERAZIONE
Per
divenire Soci Effettivi della FederScout, è necessario presentare
domanda scritta, indirizzata all'Assemblea Federale per il tramite
del Presidente della Federazione.
Alla
domanda di ammissione devono essere allegati l’Atto Costitutivo e
lo Statuto dell'Associazione, gli eventuali regolamenti, la
composizione degli Organi Sociali, la descrizione delle attività
svolte e l’indicazione delle eventuali iscrizioni in Registri e/o
albi riconosciuti dalla legislazione nazionale e/o regionale, nonché
un curriculum storico, statistico, metodologico e programmatico.
E’
propedeutica all’ammissione una reciproca conoscenza tra
l’Associazione richiedente e la
Federazione.
L’ammissione
al periodo di conoscenza è deliberata dal Consiglio Federale che ne
stabilisce le modalità e fissa i criteri cui attenersi per
l’istruttoria. Durante questo periodo l'Associazione richiedente
viene definita “Aspirante Socio della FederScout”.
Salvo
casi eccezionali, il Consiglio Federale incarica la Segreteria o un
consigliere, o altra persona ritenuta idonea, ad accompagnare
l’associazione per tutto il periodo di conoscenza, partecipando
alla sua vita sociale e verificando la corrispondenza agli scopi
istituzionali della Federazione. Detto periodo ha durata variabile e
la sua durata massima è il tempo che intercorre tra due Assemblee
Federali. Se il periodo di “conoscenza” viene giudicato
positivamente, il Consiglio Federale propone all'Assemblea
l'ammissione quale “Socio Aggregato” ai sensi dello Statuto
Federale.
Il
“Socio Aggregato” può partecipare alle attività federali ed
usufruire dei servizi forniti dalla FederScout; sarà tenuto al
pagamento di una quota determinata dall’Assemblea Federale in
misura “ridotta” rispetto a quella dei “soci effettivi”.
La
qualità di Socio Aggregato non può avere durata inferiore ai due
anni.
Il
“Socio Aggregato” non ha diritto:
-
al voto, né ad esprimere candidature in occasione delle elezioni
degli Organi Federali;
-
ad assumere impegni né, comunque, a “spendere”il nome della
“FederScout” nei confronti dei terzi;
-
all’utilizzo dei distintivi federali (salvo deliberazione in deroga
adottata dall'Assemblea Federale).
Tale
periodo è finalizzato all’accertamento che i requisiti minimi
richiesti sussistano concretamente oltre che formalmente, con
particolare riguardo all’applicazione del metodo scout.
Ove
necessario, il Consiglio Federale collaborerà con le Associazioni
richiedenti per il raggiungimento degli standard minimi sopra
delineati.
Trascorsi
i due anni sopra indicati, l’Associazione potrà richiedere, con
domanda scritta indirizzata all'Assemblea Federale per il tramite del
Presidente Federale, di divenire “Socio Effettivo” della
FederScout. L’ammissione in qualità di Socio Effettivo avviene
mediante delibera dell’Assemblea Federale, adottata come previsto
dallo Statuto Federale.
Nel
caso di rigetto, la domanda di ammissione può essere ripresentata.
Sarà cura dell’Assemblea, o di chi da essa delegato, verificare il
superamento dei motivi ostativi l’ammissione.
La
qualifica di “Socio Aggregato” viene attribuita anche ai “Soci
Effettivi” che scendono sotto la soglia minima di 30 iscritti;
oltrepassata la soglia dei 30 iscritti, la qualifica di “socio
effettivo” viene re-attribuita automaticamente, senza la necessità
di ulteriore delibera assembleare.
L'adesione
alla FederScout ha durata annuale e viene rinnovata ad ogni scadenza
mediante il solo versamento della quota federale stabilita
dall’Assemblea.
Art.
3 – CESSAZIONE D'APPARTENENZA
La
qualifica di Socio può venire meno per i seguenti motivi:
-
per recesso (da comunicarsi per iscritto);
-
per decadenza, per il mancato rispetto degli Articoli 5 e 11 dello
Statuto e per mancata
corresponsione
delle quote;
-
per esclusione, con delibera motivata dell'assemblea.
I
casi per i quali è prevista l'esclusione sono regolati dall'Art. 23
dello Statuto Federale.
Ogni
Associazione può recedere dalla Federazione, notificando la propria
rinuncia con comunicazione scritta indirizzata all'Assemblea per il
tramite del Presidente, il quale ne dà comunicazione al primo
Consiglio Federale e questo alla prima Assemblea. Il recesso è
efficace dal momento in cui la comunicazione perviene al Presidente.
La
decadenza e l’esclusione sono dichiarate dall’Assemblea, sentito
il parere del Consiglio Federale, con delibera adottata con le stesse
modalità previste dallo Statuto per l’ammissione.
Le
Associazioni che cessano di far parte della Federazione per recesso,
decadenza o esclusione sono tenute agli obblighi assunti per tutto
l’anno sociale in corso. Se il recesso, la decadenza o l’esclusione
divengono efficaci tra il 1 ottobre ed il 31 dicembre, l’Associazione
uscente non è tenuta alla corresponsione della quota federale per
l’anno in corso.
Art.
4 – RAPPORTO TRA FEDERAZIONE E SOCI
E’
impegno della Federazione prendere coscienza delle esperienze delle
singole Associazioni e
parteciparle
a tutte le Associazioni federate. E’ compito di ciascuna
Associazione dare a questo fine la massima collaborazione.
La
Federazione favorisce la collaborazione fra le Associazioni, in
particolare per quanto attiene l’informazione, l’incontro e
l’interscambio.
Iniziative
di aggregazione possono essere:
-
promosse dalla Federazione e di sua responsabilità;
-
promosse dalle Associazioni e fatte proprie dalla Federazione, che ne
assume la responsabilità direttamente o delegando una o più
associazioni;
-
promosse e gestite integralmente dalle Associazioni, senza impegno e
responsabilità diretta della Federazione.
Nei
casi in cui la Federazione ha la responsabilità dell’iniziativa:
-
la Federazione e le Associazioni decidono d’accordo, se ed in che
modo il “personale” e le strutture operative sono fornite dalla
Federazione o da una o più Associazioni;
-
i costi per l’attività sono a carico dei partecipanti, fatta salva
la possibilità per la Federazione di mettere a disposizione
eventuali risorse, anche a compensazione delle spese di viaggio;
- tutte
le Associazioni, anche quelle che non aderiscono alla iniziativa,
sono tenute a considerare l’iniziativa stessa come attività
federale e vengono correttamente e puntualmente informate sugli
sviluppi e opportunità create da tale iniziativa.
TITOLO
II – FUNZIONAMENTO DELLA FEDERAZIONE
Art.
5 – ORGANI
Gli
Organi e le Cariche Federali sono espressione della pluralità dei
Soci e dell'impegno di servizio dei medesimi verso la Federazione.
Se
possibile, non deve ricoprire cariche negli Organi Federali più di
un iscritto di una stessa Associazione
ed una stessa persona non deve ricoprire più di una carica. Se
possibile non dovranno essere superati due mandati consecutivi.
Le
elezioni degli Organi Federali avvengono con le modalità di cui allo
Statuto ed presente Regolamento.
Le
candidature per l'elezione degli Organi Federali devono essere
presentate per iscritto attraverso e con l'accordo dell’Associazione
di appartenenza, alla Segreteria della Federazione prima della data
fissata per l’elezione.
I
candidati a ricoprire cariche negli Organi federali devono essere
iscritti ad un’Associazione “socio effettivo” della FederScout
e presentare alla Segreteria Federale, prima della votazione,
apposita dichiarazione di impegno al rispetto di quanto previsto
dallo Statuto Federale.
Art.
6 – ASSEMBLEA FEDERALE
L'Assemblea
Federale è l'Organo decisionale della FederScout (Art. 13 Statuto)
L'Assemblea
Federale è convocata dal Presidente Federale almeno una volta
l'anno, entro il mese di Dicembre.
Partecipano
all'Assemblea di diritto tutti i “Soci Effettivi” della
FederScout in regola con il pagamento
delle quote federali.
Possono
partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, i “Soci
Aggregati”, gli Organi Monocratici, i Revisori dei Conti (ove
esistenti) e coloro che sono invitati in ragione di specifiche
competenze o particolare rappresentatività.
L'Assemblea
è convocata dal Presidente, mediante avviso, trasmesso con qualunque
mezzo di comunicazione
ritenuto idoneo, almeno trenta giorni prima della data prescelta,
contenente l'indicazione
della data medesima e del luogo della stessa, nonché dell'ordine del
giorno.
Dal
momento dell'invio della convocazione, devono essere disponibili, a
semplice richiesta degli interessati,
tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del
giorno.
I
documenti spediti nel termine di convocazione dell'Assemblea sono
dati per letti.
Il
Presidente Federale, in via d'urgenza, può iscrivere all’ordine
del giorno ulteriori argomenti, anche dopo l'invio della
convocazione, purché accettati dall'Assemblea.
I
Soci sono rappresentati in Assemblea dal proprio Presidente o suo
delegato
Entro
il 30 Ottobre di ogni anno ciascun Socio dovrà comunicare alla
Segreteria della FederScout il numero degli iscritti nell'anno
sociale precedente.
Faranno
fede le dichiarazioni dei Presidenti/Legali Rappresentanti delle
Associazioni; esse comunque dovranno essere accompagnate da copia
della polizza assicurativa.
Ove
la comunicazione di cui all’art. 1) del presente Regolamento, non
giunga alla segreteria entro il termine stabilito, si farà
riferimento all'ultima comunicazione pervenuta.
Ogni
delegato può rappresentare i voti di una sola Associazione.
Le
designazioni a Delegato Associativo in Assemblea Federale,
sottoscritte dal Presidente
Associativo,
devono pervenire alla Segreteria della Federazione entro l'Assemblea.
In
mancanza di designazione scritta, potrà prender parte all'Assemblea
il solo Presidente Associativo.
Il
Presidente Federale preliminarmente verifica il numero dei voti
spettanti ad ogni Associazione ed accerta la regolarità della
costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire ed il diritto
al voto dei presenti.
All’inizio
della seduta assembleare dedicata all’elezione delle Cariche
Federali invita i presenti ad eleggere il Presidente ed il Segretario
della seduta.
Allo
svolgimento dell’Assemblea si applica il principio per il quale il
numero legale, accertato dal Presidente dell'Assemblea in apertura di
seduta, vale per tutta la durata di essa, salvo ulteriori
accertamenti o richieste di verifica da parte dell’Assemblea.
Il
Presidente dell’Assemblea dirige le discussioni; dà la parola a
chi che ne faccia richiesta, determinando
il tempo dell’intervento e quello di eventuali repliche; fa
procedere alle votazioni; è investito di potere discrezionale per
mantenere l’ordine della riunione e per assicurare l’osservanza
delle leggi, dello Statuto e del presente Regolamento.
Dell'Assemblea
si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea
e dal Segretario.
Il
Presidente dell'Assemblea può avvalersi, se lo ritiene,
dell’assistenza di due scrutatori, che nomina personalmente.
Le
votazioni hanno luogo, salvo diversa determinazione dell'Assemblea,
in forma palese (per alzata di mano
o per appello nominale). Nessuno può avere la parola durante la
votazione, tranne che per dichiarazione
di voto.
Nelle
deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano
la loro responsabilità, i delegati che sono anche membri del
Consiglio Federale non hanno diritto di voto.
Nelle
votazioni gli astenuti sono calcolati solo agli effetti della
validità del numero legale.
Nel
verbale della seduta, redatto ai sensi di legge, va riportato anche
l’esito di ciascuna votazione, con indicazione numerica dei
favorevoli, degli astenuti e dei contrari; se richiesto, si fa
menzione anche dei nominativi dei singoli contrari e/o astenuti. Deve
essere inviato ai Soci entro 30 giorni dall'Assemblea. Si ritiene
approvato definitivamente se entro un mese dalla diffusione non
pervengono contestazioni alla Segreteria Federale.
Art.
7 – CONSIGLIO FEDERALE
Il
Consiglio Federale è composto dal Presidente, dal Vicepresidente,
dal Segretario, dal Responsabile alle Relazioni internazionali, dal
Tesoriere e dai Coordinatori dei Comitati istituiti in seno alla
Federazione ed ha i compiti previsti dall'Art. 14) dello Statuto.
La
durata del mandato è di anni tre.
Il
Consiglio cessa, salvo anticipati scioglimenti o dimissioni,
contestualmente all’elezione del nuovo Consiglio Federale.
Nel
caso di dimissioni di un membro del Consiglio Federale, di cessazione
d’appartenenza
all’Associazione
cui è iscritto o di cessazione d’affiliazione dell’Associazione
alla Federazione, il Presidente assume le sue funzioni personalmente
o le delega ad un altro membro del Consiglio sino alla successiva
Assemblea; il subentrante verrà eletto dall’Assemblea con le
stesse modalità previste per le ordinarie elezioni degli Organi
Federali e resterà in carica sino alla scadenza “naturale” del
Consiglio Federale.
Nel
caso di dimissioni o di decadenza di più della metà dei membri del
Consiglio Federale, questo dovrà considerarsi decaduto e dovrà
essere convocata l’assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio
Federale.
La
riunione del Consiglio Federale è convocata dal Presidente mediante
avviso trasmesso, con qualunque
mezzo di comunicazione ritenuto idoneo, almeno cinque giorni prima
della data prescelta, contenente l'indicazione della data e del luogo
della stessa, nonché dell'ordine del giorno.
Il
Presidente Federale può iscrivere in via d'urgenza gli argomenti che
riterrà opportuno, anche dopo l’invio della convocazione.
In
caso di particolare necessità ed urgenza, le consultazioni
telefoniche o per posta elettronica o mediante altro mezzo di
comunicazione a distanza, possono assumere a tutti gli effetti valore
di riunione del Consiglio Federale, purché vengano sentiti tutti i
consiglieri e vengano ratificate nella prima riunione successiva (da
tenersi quanto prima possibile), ferme restando le maggioranze
previste dallo Statuto e dal presente regolamento.
In
caso di trattazione d'urgenza di argomenti relativi ad elementi di
spesa possono essere invitati, ove
esistenti, i
Revisori dei Conti, ma senza diritto di voto.
Il
Consiglio Federale, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a
scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente
competenti sugli argomenti da discutere.
Il
Consiglio Federale può, in caso di urgenza, delegare funzioni o
assegnare incarichi per specifici fini.
In
tal caso, la delega e/o l’assegnazione di incarico andrà
comunicata e ratificata dall'Assemblea alla prima riunione utile; la
responsabilità nei confronti dell’Assemblea di quanto oggetto di
delega o assegnazione resta in ogni caso in capo al Consiglio
Federale. Tutte le deleghe e le nomine, nonché tutti gli incarichi,
decadono con lo scadere del mandato del Consiglio Federale o con le
sue dimissioni.
Il
Consiglio Federale può, in qualsiasi momento, revocare la delega e/o
l’assegnazione di incarico.
Le
riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal
vicepresidente o da un consigliere designato dai presenti.
II
Consiglio Federale delibera a maggioranza semplice, in base al numero
dei presenti.
I
consiglieri sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle
discussioni consiliari, ferma restando la pubblicità delle delibere
assunte.
Le
sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da
verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Nel
verbale della seduta, redatto ai sensi di legge, va riportato l’esito
delle votazioni, con indicazione numerica dei favorevoli, degli
astenuti e dei contrari; se richiesto, si fa menzione anche dei
nominativi dei singoli contrari e/o astenuti sulla proposta
conclusiva.
Art.
8 – PRESIDENTE FEDERALE
Il
Presidente Federale ha la rappresentanza legale della Federazione. E’
il garante del rispetto dello Statuto a tutti i livelli,
rappresentando l'unità della Federazione in Italia ed all'estero.
Il
Presidente è responsabile del funzionamento della federazione,
assicurando:
-
l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea Federale e del
Consiglio Federale;
-
l’attuazione delle attività approvate;
-
l’attivazione delle strutture adeguate al perseguimento degli
obiettivi fissati, rispettando tempi, modi e strumenti stabiliti.
In
caso di necessità ed urgenza, può assumere di sua iniziativa
impegni a nome della Federazione; in tal caso, dovrà darne subito
notizia al Consiglio Federale che prenderà atto della decisione
nella prima seduta utile.
Per
il migliore espletamento delle sue funzioni, il Presidente si avvale
della collaborazione del Vicepresidente
e degli altri membri del Consiglio Federale.
Sono
di esclusiva competenza del Presidente:
-
la convocazione dell'Assemblea federale e la sua presidenza, tranne
che in occasione del rinnovo degli organi federali;
-
la convocazione e la presidenza delle riunioni del Consiglio
federale.
Nel
corso dell'Assemblea svolge la relazione a nome del Consiglio sullo
stato generale della Federazione
ed in particolare sull'attuazione degli indirizzi programmatici.
Può
partecipare senza
diritto di voto ai
lavori dei Comitati istituiti in seno alla FederScout, ove
rappresenta anche il Consiglio Federale. Solo per importanti e
giustificate motivazioni può sospendere provvisoriamente l’efficacia
delle decisioni dei Comitati, chiedendo sull'argomento un ulteriore
approfondimento ed una nuova votazione. Interviene qualora iniziative
dei
Comitati risultino palesemente in
contrasto con le norme dello Statuto o del presente regolamento o con
le linee programmatiche generali della Federazione deliberate
dall'Assemblea.
Il
Presidente dirime in via provvisoria le controversie che dovessero
nascere all'interno della Federazione,
comprese quelle di interpretazione dello Statuto e del presente
regolamento, su ricorso degli interessati, demandando all'Assemblea
la decisione definitiva.
In
caso di assenza ed impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente
Art.
9 – VICEPRESIDENTE
Il
Vicepresidente coadiuva il Presidente Federale nelle sue funzioni e
lo sostituisce, oltre che nei casi in cui ciò è espressamente
previsto dallo statuto e dal presente regolamento, in caso di
impedimento, di dimissioni o di delega, anche nella rappresentanza
legale ed esterna in genere.
Art.
10 – SEGRETARIO
Il
Segretario è preposto alle funzioni specifiche di segreteria
(stesura e conservazione dei verbali, cura ed archiviazione della
corrispondenza con i Soci e con le realtà esterne alla Federazione).
Istruisce
e raccoglie la documentazione sulle Associazioni che chiedono di
aderire alla FederScout, trasmettendola poi al Consiglio Federale.
Informa le Associazioni Federate delle notizie riguardanti la
Federazione e delle delibere prese dagli Organi Federali.
Art.
11 – TESORIERE
Il
Tesoriere si occupa della gestione finanziaria della Federazione.
In
particolare: predispone i bilanci da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea, cura i rapporti di natura economica con le
Associazioni, provvede alle operazioni di pagamento e riscossione.
E’
quindi responsabile della regolare tenuta della contabilità
federale. In caso di temporaneo
impedimento
le sue funzioni sono assunte ad interim da un membro del Consiglio
federale, designato dal Presidente.
Le
scritture contabili e la relativa documentazione sono conservate, a
cura del tesoriere, per i tempi previsti dalla legge.
Art.
12 RESPONSABILE delle RELAZIONI INTERNAZIONALI
Il
Responsabile delle Relazioni Internazionali cura e mantiene le
Relazioni Internazionali secondo le direttive stabilite
dall’Assemblea Federale
Art.
13 – COMITATI
Oltre
ai Comitati già previsti dall' Art.
19 dello
Statuto, per il più efficace conseguimento degli scopi della
Federazione, l’Assemblea Federale può costituire dei gruppi di
lavoro, denominati “comitati”, ai quali delegare lo studio e/o la
programmazione di particolari attività federali.
Il
Comitato può essere:
-
“allargato”,
ovvero composto da uno o più membri per ogni Socio Effettivo,
secondo le
proporzioni
previste per la determinazione del numero
dei voti in
assemblea;
-
“semplice”,
ovvero composto da un membro per ogni “socio effettivo”;
-
“ristretto”,
ovvero composto da pochi membri (non meno di tre e non più di
sette), scelti anche fra non soci purché esperti della materia da
discutere.
Spetta
all’assemblea determinare, con la delibera di istituzione del
comitato, la sua tipologia, la sua durata e le sue competenze.
I
Comitati rispondono del loro operato all'Assemblea Federale.
Il
Presidente Federale fa parte di diritto di tutti i Comitati senza
diritto di voto.
Di
ogni seduta va redatto apposito processo verbale che va trasmesso
alla Segreteria Federale entro 30 giorni dalla riunione.
Di
ogni decisione il Coordinatore del Comitato informerà subito il
Presidente, se non presente alla riunione, e, nella prima riunione
utile, il Consiglio Federale.
Il
Consiglio Federale, in caso di inefficacia di un Comitato, può
chiedere all'Assemblea Federale di revocare la sua istituzione.
I
Soci Aggregati possono far parte dei sopracitati comitati senza
diritto di voto.
TITOLO
III – GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA FEDERAZIONE
Art.
14 – PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE
La
gestione è retta dai principi di legalità, trasparenza ed
imparzialità.
Art.
15 – GRATUITÀ DELLE CARICHE E RIMBORSI.
Tutte
le cariche all'interno della FederScout sono svolte a titolo
volontario e gratuito.
E'
ammesso il rimborso delle spese documentate, sostenute nell'interesse
della FederScout per l'assolvimento dei compiti affidati.
Le
richieste di rimborso spese, redatte sugli appositi moduli, dovranno
essere presentate al Tesoriere, unitamente
alla relativa documentazione giustificativa
Art.
16 – QUOTE SOCIALI
Ogni
Socio, effettivo o aggregato, (Art.21
dello Statuto) deve
provvedere al pagamento delle quote federali entro e non oltre tre
mesi dalla delibera assembleare che
ha approvato l'ammontare delle quote stesse.
La
quota federale è determinata annualmente moltiplicando la “quota
pro capite”, stabilita dall’Assemblea federale sia per i soci
effettivi che per quelli aggregati, per il numero degli iscritti
risultante dalla dichiarazione di cui al precedente art. 6.
Art.
17 – BILANCI – ESERCIZIO FINANZIARIO
La
FederScout redige annualmente un rendiconto economico che dovrà
essere approvato dall'Assemblea
nei termini di legge.
Il
rendiconto economico può essere redatto con qualsiasi metodo e
secondo qualsiasi schema, purché conformi ai principi delle tecniche
contabili ed alle leggi in materia.
Art.
18 – VARIAZIONI DI BILANCIO
Gli
impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite delle entrate
previste per il periodo di riferimento. Alle eventuali maggiori
esigenze finanziarie, che si verificassero nel corso dell'esercizio,
si farà fronte mediante apposite note di variazione al Bilancio
esclusivamente:
-
con
l’impiego di nuove o maggiori entrate (se esistenti e purché
accertate);
-
mediante
storni delle somme necessarie da voci di spesa che presentino
disponibilità finanziarie che non si prevede di dover impiegare nel
corso del periodo di gestione;
-
con
l'utilizzo dell'eventuale disponibilità di fondi all'uopo costituiti
o destinati.
Tali
variazioni di Bilancio sono deliberate dal Consiglio federale ed
illustrate
all’Assemblea in sede di bilancio consuntivo.
TITOLO
IV - DISPOSIZIONI FINALI
Art.
19 – RAPPORTI ESTERNI
La
Federazione ha ruolo di rappresentanza delle Associazioni Federate
nei confronti delle istituzioni, Scout e non Scout, di carattere
nazionale ed internazionale. La titolarità di tale funzione è
esclusiva del Presidente nei rapporti di carattere nazionale e
congiunta del Presidente e del Responsabile
delle
Relazioni Internazionali per i rapporti internazionali.
Solo
per compiti determinati e tempi definiti possono essere delegate
altre persone, purché iscritte ad Associazioni socie della
FederScout.
I
luoghi di elaborazione delle linee di rappresentanza sono gli organi
della Federazione.
Le
posizioni ufficiali della Federazione sono prese dall’Assemblea:
esse costituiscono elementi vincolanti
di orientamento ed indirizzo verso l’esterno.
Un’Associazione
che sia designata a rappresentare la Federazione in sede nazionale od
internazionaledovrà attenersi alle linee in materia determinate
dalla Federazione.
Art.
20 – RINVIO
Per
quanto non previsto dalle norme del presente Regolamento, si
applicano le norme dello Statuto Federale, nonché quelle in materia
previste dal Codice Civile (in particolare artt. 36, 37 e 38) e, in
quanto applicabili, quelle sulle "Associazioni di Promozione
Sociale" e sugli "Enti non commerciali e le Organizzazioni
Non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS" (D.L. 4.12.1997 N.
460).
PER CONSULTARE I REGOLAMENTI FORMAZIONE E TECNICO, CLICCARE SU " POST PIU' VECCHI"
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